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Riflessioni sui risultati dell’Osservatorio Turismo On Line 2009

Ieri mattina, a Milano, sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio Turismo On Line 2009/10. La documentazione del convegno è scaricabile da questo link. I primi commenti e sintesi della ricerca  è possibile trovarli già pubblicati on line in altri blog… Dai temi trattati mi...

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Chi garantisce il viaggiatore? Il caso UK

Pubblicato da Flavio Ghiringhelli | Tema: Agenzie di viaggio, News, compagnie aeree | il 26-05-2010

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Una semplice riflessione…che vuole essere un inizio di discussione…negli ultimi 12 mesi si sono susseguite, per cause diverse fra loro, parecchie vicende che hanno funestato i trasferimenti aerei e le vacanze di migliaia di viaggiatori italiani. Pensiamo ai fallimenti di tour operator di certe dimensioni come Teorema/Todomondo ed Eurotravel, la bancarotta di compagnie come MyAir e SkyEurope ed ancora il manifestarsi di calamità naturali come l’eruzione del vulcano islandese (dal nome impronunciabile) che ha immobilizzato più di mezza Europa per diversi giorni. E’ forse arrivato davvero il momento che, quantomeno chi si rivolga ad agenzie di viaggio e tour operators, possa partire con relativa serenità, in caso di eventi più o meno imprevedibili come questi. In Italia, il Ministro per il Turismo, Michela Vittoria Brambilla, in seguito al fallimento del già citato t.o. Todomondo ha avviato un “fondo di garanzia” per chi viaggia con pacchetti turistici, ma il meccanismo rivela una cronica scarsità di fondi disponibili a risarcire i malcapitati. Difatti ben pochi sono stati risarciti a dovere. Forse, sarebbe cosa giusta ispirarsi all’ATOL (Air Transport Organizers’ Licencing) britannico. In UK, dal 1971 (!) chi vende vacanze abbinate al trasporto aereo, è obbligato ad offrire questo schema di protezione per i propri clienti, garantito e controllato dalla CAA (Civil Aviation Authority, l’equivalente del nostro ENAC). In poche parole, se si è nel proprio paese o all’estero e si è interessati dal fallimento del tour operator o della compagnia aerea, interviene lo Stato stesso per garantire il proseguimento della vacanza e per garantire il rientro in patria, senza ulteriori esborsi da parte del cliente. Questo perché il t.o. versa una sorta di “deposito” da destinare al fondo per tutelare, per legge, i suoi clienti in caso del proprio fallimento o della compagnia aerea contrattata. Potrebbe anche essere un marchio indiscutibile di garanzia per orientare il cliente, all’interno giungla di imprese on / off-line che vendono prodotti turistici.